Una fattura elettronica o un lotto di fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio (SDI) e scartate, sono considerate come non emesse dall’Agenzia delle Entrate. L’11 novembre 2019 con il Principio di diritto n. 23 l’agenzia precisa quali sono le sanzioni applicabili per tale violazione.
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Il documento precisa che la mancata emissione entro i termini della fattura elettronica, comporta le sanzioni all’articolo 6 del Dlgs n. 471/1997, quindi:
- Tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile e un minimo di 500 euro.
- da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (Dlgs n. 158/2015).
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate (art. 10, comma 1 del dl n. 119/2018) ha stabilito che per il primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione (primo semestre 2019) le sanzioni previste sono le seguenti:
- non sono sanzionate le fatture elettroniche regolarmente emesse entro il termine della liquidazione periodica dell’IVA
- sono ridotte dell’80%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva. La riduzione si applica fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensile.
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Risulta quindi importante controllare periodicamente lo stato d”invio tramite il sistema di interscambio, in modo da rilevare subito se una fattura è stata scartata per qualche errore/anomalia dallo stesso e correggere così tempestivamente il problema entro i termini di legge.
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